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Acconciatore

COSA

L'attività di acconciatore (ossia barbiere e parrucchiere per uomo e donna) comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare, svolti anche con l’applicazione di prodotti cosmetici.

Codice attività: 96.02.01R

 

Affitto di poltrona o cabina

La casistica è già contemplata dalla modulistica nazionale, recepita con DGR 646/2017, e pubblicata su STAR in corrispondenza sempre del codice attività 96.02.01R.

Selezionando l'intervento "Avvio", all'interno del quadro, si chiede all'utente di indicare se l'attività viene "Svolta congiuntamente" o se la stessa è "Unica o prevalente". Selezionando l'opzione "Svolta congiuntamente" sono mostrati i campi necessari all'inserimento dei riferimenti dell'attività presso la quale si intende esercitare l'affitto di poltrona/cabina.

Per l'affitto, nelle attività di acconciatori, non è sufficiente una scrittura privata tra le parti; è necessario un contratto redatto nella forma dell’atto pubblico, quindi o un atto rogato dal notaio o una scrittura privata autenticata a norma dell’articolo 2556 del codice civile.
Tale contratto non va allegato all'invio della pratica telematica tramite STAR ma conservato presso la sede dell'attività, a disposizione per eventuali controlli.

CHI

Requisiti soggettivi professionali (art. 3 L. 174/2005):

Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;
b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.
Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un
responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.
Il responsabile tecnico
garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.
L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Se non coincide con il titolare dell'impresa, il direttore tecnico in possesso dei suddetti requisiti deve essere reperito in una delle seguenti forme giuridicamente idonee:

1) come socio
2) come associato in partecipazione (nei limiti in cui è ancora ammissibile)
3) come dipendente tempo indeterminato (full o part-time)
4) come dipendente tempo determinato (full o part-time)
5) come collaboratore esterno

Requisiti soggettivi morali

Non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia, non solo per il soggetto che presenta la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ma anche per i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente in materia

Requisiti oggettivi

disponibilità di un locale che sia conforme alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, edilizia e con destinazione d’uso artigianale e commerciale.

COME

In caso di avvio, trasferimento di sede e l’ampliamento, o comunque le modifiche dei locali, segnalazione certificata di inizio attività al SUAP tramite portale regionale STAR.

In caso di subingresso, sospensione volontaria, variazioni o cessazioni, comunicazione al SUAP tramite portale regionale STAR.

DOVE/QUANDO

L.R. TOSCANA n. 29/2013, Norme in materia di attività di acconciatore

COSTI

https://www.comune.poggio-a-caiano.po.it/archivio29_servizi_0_202_2334_8.html

RESPONSABILE

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