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Sanatoria

COSA

L'accertamento di conformità è lo strumento attraverso il quale è consentito di poter legittimare interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, o in assenza di Scia o in difformità da essa.

Presupposto per il rilascio dell’accertamento di conformità in sanatoria, sia esso Permesso di Costruire in Sanatoria (interventi di cui alla L.R. 65/2014 art. 134 e art. 135 c. 2 lett. d) quando non ricorrono le condizioni di cui all'art. 10 c. 1 lett. c) del DPR 380/01) che Attestazione di Conformità in Sanatoria o SCIA a sanatoria (interventi di cui all'art. 135 L.R. 65/2014 escluso quelli soggetti a PdC a sanatoria), è che gli interventi seppure abusivi siano conformi, alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al tempo di realizzazione degli interventi medesimi, che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria (cosiddetta "doppia conformità").

L’accertamento di conformità in sanatoria, sia esso permesso che attestazione di conformità o SCIA in sanatoria, è presentato dal proprietario o dal soggetto responsabile dell’abuso al SUE o al SUAP (rispettivamente se inerente fabbricati residenziali o con altre destinazioni).
L’accertamento di conformità in sanatoria è rilasciato dal responsabile dei Servizi tecnici tramite lo Sportello Unico.

La presentazione dell’istanza dovrà essere effettuata utilizzando la modulistica disponibile qui ed allegando la documentazione necessaria secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento edilizio vigente.

PER APPROFONDIRE: L.R. 62/2014 art. 209; T.U. 380/2001 art. 36

CHI

Tutti.

COME

Per edifici con destinazione residenziale la documentazione va trasmessa tramite il SERVIZIO ON LINE DELLO SPORTELLO EDILIZIA; per le altre destinazioni d'uso (commerciale, direzionale, artigianale, ecc) la documentazione va trasmessa tramite il portale SUAP.

COSTI

Tra gli allegati obbligatori della comunicazione dovranno risultare:

  • L'attestato del pagamento dei diritti di segreteria.
  • Si applicano le tariffe in riferimento alla qualifica dell'intervento. Pertanto se Permesso di costruire in sanatoria si applicano le tariffe dei permessi di costruire, se attestazione di conformità in sanatoria, quelle relative all'intervento come qualificato.
  • Istruita l'istanza, l'ufficio calcola la sanzione da corrispondere e gli eventuali oneri concessori così come previsto dalla disciplina regionale (art. 209 l.r. 65/2014) e procede a richiedere il pagamento che dovrà essere effettuato per intero prima del rilascio del titolo abilitativo a sanatoria..

I pagamenti si possono effettuare tramite le modalità riportate nella pagina dedicata ai diritti di segreteria

Ogni pagamento dovrà presentare la corretta causale.

Per il rilascio della sanatoria occorrono n. 2 marche da bollo da € 16,00.

RESPONSABILE
Modulo: procura-generale.pdf (179 kb) File con estensione pdf
Modulo: BOLLO VIRTUALE.pdf (526 kb) File con estensione pdf

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